Schema di Accordo Preliminare ex art. 3.2.4 delle presenti Nta,

lettera m.; 8.1 comma 2, punto 6

Accordo Preliminare

Tra il Comune di Seregno, in persona dell’Assessore all’Edilizia pro tempore

e........, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ........, in seguito designato come “Operatore”.

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L’Operatore è proprietario dell’immobile........, contraddistinto catastalmente dal foglio........., mapp........., con volumetria complessiva pari a mc.......... Detto immobile è ricompreso nel CRU n........., ove si prevede........ degli edifici esistenti, la realizzazione delle seguenti opere pubbliche........e di nuovi edifici privati aventi la seguente destinazione:........ nonché........; il tutto in base alla scheda tecnica del CRU summensionato inserito nel Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione consiliare n......... ed alla successiva deliberazione n......... (esame delle osservazioni e controdeduzioni).         
Come previsto dall’art.........delle Nta le parti convengono quanto segue:

1.         Il progetto preliminare delle opere pubbliche incluse nel CRU ed il planivolumetrico dell’intero comparto, conformi al progetto norma indicato nelle Nta, vengono allegati al presente atto, e ne formano parte integrante.
L’Operatore presenterà un progetto esecutivo delle opere pubbliche entro il........e, qualora esso risulti conforme al preliminare e, comunque, gradito all’Amministrazione, sulla base di una valutazione discrezionale, si darà corso all’ulteriore iter di attuazione del CRU.

2.         Le parti danno atto che il CRU verrà attuato mediante........ex art.......... . Il Sindaco del Comune di Seregno si impegna a sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di piano di........ entro........ giorni dalla presentazione del progetto esecutivo di cui all’art. 1 .     
(se necessario) Nell’approvazione di detto piano si terrà conto anche della L.R. 23/1997, con eventuale variante del P.R.G. vigente, per quanto concerne l’individuazione delle zone di recupero.        
Qualora il Consiglio Comunale dovesse introdurre modificazioni od integrazioni rispetto a quanto previsto nel presente atto e nel progetto esecutivo presentato ai sensi dell’art. 1 (con esclusione di quelle derivanti dall’accoglimento di osservazioni presentate dall’Operatore), l’Operatore ha facoltà di recedere dal presente accordo entro 30 giorni dalla comunicazione relativa all’approvazione del piano di.........        
Decorso tale termine le predette modificazioni si intendono tacitamente approvate.

3.         Le parti si accordano per escludere l’applicazione dell’art. 7, 9°comma, della L.R. 23/1997. L’Operatore chiederà il rilascio della concessione edilizia entro 3 mesi dalla comunicazione di approvazione del piano di recupero.

4.         I lavori previsti dovranno avere inizio nel termine di un anno rilascio della concessione edilizia e dovranno essere ultimati nel termine perentorio di........ anni dal loro inizio.

5.         L’Operatore si impegna, contestualmente al rilascio della concessione edilizia alla stipulazione, mediante rogito notarile, della convenzione attuativa del presente accordo, e, in detta sede, a cedere gratuitamente al Comune di Seregno le aree per opere di urbanizzazione primaria individuate in colore........ nell’allegata planimetria nonché le aree per attrezzature pubbliche ex art. 22 della L.R. 51/1975, indicate in colore........ nell’allegata planimetria.

6.         Ai sensi dell’art. 12, 1° comma lett. a) della L.R. 60/1977 e degli artt. 3.2.3, 3.2.4, e 8.1 delle Nta, le parti convengono che, in alternativa parziale alla cessione di aree ex art. 22 L.R. 51/1975, l’Operatore accredita al Comune di Seregno la somma indicativa di L........, corrispondente all’utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione delle suddette aree (totale aree da cedere: mq - aree cedute ai sensi dell’art. 5: mq........= aree da monetizzare: mq.........).

7.         L’Operatore si impegna ad eseguire le seguenti opere di urbanizzazione primaria, a favore del Comune di Seregno, nel termine fissato ai sensi dell’art. 4.  
L’Operatore si impegna ad eseguire le seguenti opere di urbanizzazione secondaria, a favore del Comune di Seregno, nel termine fissato ai sensi dell’art. 4: 
Il Comune di Seregno autorizza l’Operatore........ ad eseguire i lavori corrispondenti sulle aree e nel sottosuolo delle porzioni oggetto di cessione ai sensi dell’art. 5.       
Il capitolato speciale dei lavori, da allegare al progetto esecutivo, preciserà le modalità relative alla loro esecuzione.    
Le parti danno atto concordemente che il costo complessivo delle suddette opere viene provvisoriamente stimato in misura pari a L.........

8.         Le opere di cui all’art. 7 vengono eseguite a scomputo, totale o parziale, dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria . 
L’eventuale differenza, a credito dell’Operatore viene compensata, totalmente o parzialmente, con le somme dovute al Comune ai sensi dell’art. 6 (monetizzazione).   
L’Operatore rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti del Comune di Seregno, derivante dall’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal presente accordo, fatto salvo quanto previsto sub art. 11.

9.         Nel prospetto allegato al presente atto vengono provvisoriamente quantificati gli oneri di urbanizzazione, con riserva di precisazione dell’importo all’atto del rilascio della concessione edilizia.
La somma complessivamente dovuta dall’Operatore, a titolo di oneri di urbanizzazione e di monetizzazione, viene provvisoriamente individuata in misura pari a L........, con riserva di definitiva quantificazione nella convenzione prevista dall’art. 5. 
Resta escluso dal computo l’importo dovuto per il costo di costruzione, che verrà versato dall’Operatore, nei tempi e modi previsti dalla legge.

10.       Le somme indicate dagli artt. 6, 7 8 e 9, sono individuate a titolo puramente indicativo.           
In sede di presentazione del progetto esecutivo di cui all’art. 1, si dovrà procedere alla loro esatta determinazione (fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall’art. 9) mediante atto, sottoscritto dalle parti, integrativo rispetto al presente accordo preliminare.

11.       Qualora, all’atto della presentazione del progetto esecutivo dovesse essere registrato un aggravio dei costi netti addossati all’Operatore (costo totale delle opere di urbanizzazione previste ex art. 6 dedotti gli oneri di urbanizzazione oggetto di scomputo e quanto dalla stessa dovuto a titolo di monetizzazione, oggetto di compensazione a norma dell’art. 8), la stessa potrà recedere liberamente dal presente accordo.

12.       L’Operatore costituisce e rilascia, a proprie spese, contestualmente al rilascio della concessione edilizia ed alla stipulazione della convenzione di cui all’art. 5, una o più fideiussioni bancarie o assicurative dell’importo complessivo pari alla somma degli oneri di urbanizzazione oggetto di scomputo e della “monetizzazione” oggetto di compensazione a norma dell’art. 8 così suddivise:           
- quanto al........% del totale dovute a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale a garanzia di ogni obbligo o responsabilità prevista dalla presente convenzione (comprese le penali di cui agli artt. 16, 17, 18, 19 e 20).      
- quanto al........% del totale esigibili allorché sia accertato l’inadempimento ai sensi dei successivi artt. 19 e 20, a garanzia di tutti gli obblighi e le responsabilità ivi previsti.

13.       Verrà costituita contestualmente al rilascio della concessione edilizia ed alla stipulazione della convenzione di cui all’art. 5 a cura dell’Operatore, un’ulteriore fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari all’eventuale differenza tra il costo delle opere di urbanizzazione, stimato ai sensi dell’art. 10, e quanto previsto sub art. 11, esigibile allorché sia accertato l’inadempimento ai sensi dei successivi artt. 19 e 20, a garanzia di tutti gli obblighi e le responsabilità ivi previsti.   
Il Comune di Seregno contribuirà alla relativa spese nella misura di L........ annue.

14.       Al termine dei lavori verrà eseguito il collaudo finale delle opere di urbanizzazione previste ex art. 7, tramite un collaudatore designato dall’Amministrazione Comunale

15.       La mancata osservanza da parte dell’Operatore dell’obbligo di presentare il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 1, di chiedere il rilascio della concessione edilizia ai sensi dell’art. 3, di stipulare la convenzione e di addivenire alla cessione delle aree ai sensi dell’art. 5 e di prestare le fideiussioni previste dagli artt. 12 e 13, impedisce il rilascio della concessione edilizia e comporta la revoca del piano di recupero nonché la risoluzione del presente accordo, fatti salvi gli ulteriori danni.

16.       Il ritardo nell’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione comporta l’applicazione di una penale pari al........ % del costo totale delle opere previsto dall’art. 10 per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di mesi........  
L’ulteriore ritardo viene qualificato come totale inadempimento ai sensi e per gli effetti previsti dai successivi artt. 19 e 20.

17.       Nel caso in cui, in sede di collaudo, si riscontri che le opere eseguite ai sensi dell’art. 7 presentano vizi o difformità eliminabili, e l’Operatore........ non provveda alla loro eliminazione nel termine, non inferiore a giorni........, fissato dal Comune di Seregno, il Comune stesso provvederà alla loro eliminazione, rivalendosi poi sull’Operatore per la spesa sostenuta, e verrà applicata a carico della suddetta Operatore una penale pari al........% del costo totale delle opere previsto dall’art. 10.    
Qualora detta spesa superi la somma di L........, e l’Operatore non abbia ottemperato all’invito di eliminare i vizi, si possono applicare gli artt. 19 e 20.

18.       Nel caso in cui, in sede di collaudo, si riscontri che le opere eseguite ai sensi dell’art. 7 presentano vizi o difformità di lieve entità, tali da non pregiudicare la funzionalità delle opere stesse, non comportanti una diminuzione del loro valore in misura superiore al........% e non rientranti nelle ipotesi previste dall’art. 19, verrà applicata una penale pari al doppio della diminuzione del valore dell’opera conseguente ai vizi o ai difetti, quantificata con atto dell’organo comunale competente.

19.       Sono considerate come totale inadempimento degli obblighi di cui all’art. 7 le seguenti fattispecie:      
- mancato inizio dei lavori nel termine di cui all’art. 4;   
- mancato completamento delle opere di urbanizzazione oltre il termine di cui all’art. 16.;           
- opere eseguite con gravi vizi o gravi difformità. Si considerano tali quelli che pregiudicano la funzionalità delle opere, che comportano una diminuzione del loro valore in misura superiore al........%. In seguito alla presentazione del progetto esecutivo con annesso capitolato speciale, mediante convenzione integrativa del presente accordo, verranno individuate le opere previste nel capitolato speciale la cui inesatta esecuzione è considerata come grave inadempimento.          
Nel caso in cui il Comune di Seregno contesti il totale inadempimento, l’Operatore........ dovrà, nel termine di giorni........ procedere al rilascio delle aree cedute all’Aministrazione Comunale ai sensi dell’art........., detenute per l’esecuzione dei lavori.   
Detto termine sarà sospeso nel caso in cui una delle parti, prima del suo spirare, promuova azione per accertamento tecnico preventivo a norma dell’art. 696 c.p.c., sino all’esaurimento delle operazioni peritali.

20.       Il totale inadempimento degli obblighi di cui all’art. 7, come previsto dall’art. 19, comporta l’esecuzione delle opere da eseguire a cura del Comune di Seregno, che potrà delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia, e a spese dell’Operatore, e l’applicazione di una penale pari al........% del costo totale delle opere previsto dall’art. 10.(che assorbe quella dovuta ai sensi dell’art. 16 e dedotto quanto eventualmente percepito al medesimo titolo).        
L’istruttoria relativa al costo delle opere da eseguire verrà operata dagli Uffici Comunali, fatta salva la facoltà di partecipazione ai sensi degli artt. 7 ss. della L. 241/1990.     
Successivamente al rilascio delle aree da parte dell’Operatore ed alla valutazione del costo delle opere da eseguire da parte del Comune di Seregno, il Comune stesso, provvederà, con equo apprezzamento, mediante atto dell’organo competente notificato all’Operatore ed ai fideiussori individuati dagli artt. 12 e 13, a dichiarare l’inadempimento, a determinare le opere da eseguire ed il relativo costo ed a chiedere il pagamento : a) dell’importo corrispondente al costo delle opere da eseguire b) della penale di cui al presente articolo.           
Decorsi 30 giorni dalla notificazione l’atto diverrà esecutivo, e l’Amministrazione procederà al recupero delle somme dovute ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

21.       Tutti gli obblighi e le responsabilità previsti dal presente atto a carico dell’Operatore, compresi quelli previsti sub artt. 16, 17, 18, 19 e 20 sono estesi, in via solidale, ai suoi aventi causa .

 22.      Le parti danno atto che, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, trovano applicazione, in via sussidiaria, le seguenti disposizioni del codice civile in materia di appalto, relativamente all’esecuzione delle opere previste sub art. 7: art. 1658, 1662, 1664, 2 ° comma, 1665, 1667, 1668, 1669, 1670.   
Le variazioni del progetto esecutivo predisposto ed approvato ai sensi degli artt. 1 e 2, volte al miglioramento delle opere di cui all’art. 10, devono essere concordate tra le parti, in forma scritta; nel caso in cui comportino aggravio di costi tali da eccedere il valore indicato sub. art. 10, dovrà essere corrisposta dal Comune di Seregno la differenza tra il costo finale e l’importo previsto sub art. 10
Le variazioni del progetto necessarie per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte sono ad esclusivo carico dell’Operatore e non possono comportare aggravio di costi a carico del Comune di Seregno. Dette variazioni dovranno essere preventivamente comunicate al Comune e si intenderanno tacitamente autorizzate decorsi 30 giorni dalla comunicazione, salva opposizione da parte dell’Amministrazione Comunale.     
Nel caso in cui l’esecuzione delle opere previste sub art. 7 divenga impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, Il Comune di Seregno ha diritto ad ottenere la differenza tra l’importo previsto sub art. 9, 2°comma (somma tra oneri di urbanizzazione e monetizzazione) ed il costo della parte di opera compiuta (dedotto quanto eventualmente versato dall’operatore a titolo di oneri di urbanizzazione e monetizzazione). Le fideiussioni di cui all’art. 12 saranno poste a garanzia anche del presente credito a favore del Comune di Seregno.

23.       Le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente atto appartengono, in via esclusiva al Foro di Monza.